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[1]L'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' sostituito dal seguente: ((Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa, dal servizio ed e' collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di eta':
[2]Ispettore generale capo e ispettore generale....... anni 65 Ispettore capo...................... anni 64 Ispettore superiore................... anni 62 Primo ispettore..................... anni 58 Ispettore........................ anni 55
[3]Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed e' collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di eta':
[4]Coadiutore principale.................. anni 62 Primo coadiutore..................... anni 58 Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore.... anni 55
[5]Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. La liquidazione della pensione e' effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1561, n. 734, e successive modificazioni)).
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 20 aprile 2006
