Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi".

Testo vigente dal 29 dicembre 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-12-23;732~art1 · fonte su Normattiva