Il termine di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a stralcio della relazione generale di cui all'articolo 15 predetto, riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in essere. Nei confronti delle societa' predette continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531. Dal 1 gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane cessera' comunque di intervenire ai sensi del citato articolo 15, sesto comma, nei confronti delle societa' concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito esteri. Per il triennio 1985-87, in caso di mancata applicazione, anche parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, gia' esaminati favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e' abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di mutui rimaste insolute a seguito del minor introito conseguente al ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate nel successivo articolo 7, secondo comma, non costituiscono debito delle societa' interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del quarto comma del predetto articolo 15, ne' costituiscono fiscalmente componenti positive del reddito. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al Parlamento una relazione sull'operativita' del Fondo, sulle politiche tariffarie e sugli investimenti autostradali.
Testo vigente dal 12 ottobre 1985
