Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, e nel primo semestre del 1985, in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, mediante contrazione di mutui decennali all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge e di statuto, in favore del Fondo medesimo. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Fondo e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' esistenti ed in formazione, allo stesso derivanti per effetto del sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Testo vigente dal 12 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;526~art2 · fonte su Normattiva