[1]L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 146. - "Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dallo ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo. Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporne il deposito in conto corrente postale o bancario".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 466/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    È manifestamente irrilevante e, come tale, manifestamente inam- missibile, la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una norma non applicabile sotto alcun profilo nel giudi- zio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legitti- mita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 Cost. - dell'art. 146, comma secondo, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, modificato dall'art. 17 della legge 11 giugno 1962 n. 546, nella parte in cui pone a carico esclusivo dell'ufficiale giudiziario o degli aiutanti ufficiali giudiziari e del relativo Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni l'onere delle retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del lavoro di ufficio).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 110 cost. · Art. 17 Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art17 · fonte del testo