Art. 21
Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
