[1]Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' inserito il seguente:

[2]Art. 155-bis. - "Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art24 · fonte del testo