Art. 25
Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
