Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art25 · fonte del testo