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La lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, e' modificata come appresso: "se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia gia' stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione". "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e decide con suo decreto".
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 9 marzo 1971
