Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-03-28;244~art1 · fonte del testo