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L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' cosi' modificato: "Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti".

Testo in vigore dal 8 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-13;486~artunico · fonte del testo