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Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio e' limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'art. 8, terz'ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 147.

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;1034~art4 · fonte del testo