[1]Il personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente art. 1, e' classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio. Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio. Restano comunque in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, relative alla iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1 gennaio 1945, del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di migliore favore eventualmente esistenti.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

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Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

2

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 13 agosto 2017

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 13 agosto 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;628~art3 · fonte del testo