L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e' sostituito dal seguente: "A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per Cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale".
Testo vigente dal 4 febbraio 1955
