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Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e' sostituito dal seguente: "Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi".

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-21;97~art1 · fonte del testo