Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'art. 39, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo". Nello stesso articolo, al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualita' di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualita' anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art5 · fonte del testo