Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1956 al 22 dicembre 2008. 166 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, e' sostituito dal seguente: "L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1184~artunico · fonte del testo