Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, e' aggiunta la seguente lettera: "c) sui valori eccedenti i 2 milioni verra' applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entita' degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinera' il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fissera' con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli gia' liquidati". Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge e' soppresso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1469~art1 · fonte del testo