In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  • a)40 volte sino al valore di 200.000 lire;
  • b)20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
  • c)7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. ((Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 1 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del gia' territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalita' previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso)). Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.24
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1968, n. 193

2

La L. 6 marzo 1968, n. 193 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti."

D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772

4

Il D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del gia' territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura: 15 sino al valore di L. 200.000 al 1938; 37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938; 18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938. Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti."

Testo vigente dal 10 novembre 1977

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1968 al 10 novembre 1977. 13 parole tolte, 72 parole aggiunte.

… degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. Sono esclusi dall'indennizzo coloro che tolto: entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla aggiunto: alla data del 1 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B aggiunto: del gia' territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalita' previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso. Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772

    Il D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del gia' territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura: 15 sino al valore di L. 200.000 al 1938; 37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938; 18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938. Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art1 · fonte del testo