Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1 maggio 1941, n. 422, e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente: "Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti". Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la sanita'".

Testo vigente dal 28 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;990~artunico · fonte del testo