All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta";
  • b)al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta".

Testo vigente dal 15 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;320~art1 · fonte del testo