All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65". All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3". All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".

Testo vigente dal 25 luglio 1997

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2010

    Questione infondata
    11 novembre 2010

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo. Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998. Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2000

    Altra decisione
    11 luglio 2000

    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/1999

    Questione infondata
    23 dicembre 1999

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversità di disciplina - non giustificata dalla specificità del rito per decreto, giacché comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiché la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilità di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti già esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento. - V. O. n. 325/1999 (già citata nel testo). - Su questioni affini, v., altresì, O. nn. 326/1999 e 432/1998.

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-07-16;234~art2 · fonte su Normattiva