Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica all'art. 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito del p.m. all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo l'art. 375, comma 3, stesso codice, in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., all'accoglimento della prospettata assimilazione del procedimento per decreto a quello "ordinario" osta l'eterogeneità degli atti ai quali la nullità, in caso di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacché, in un caso, si tratta di atti propri ed esclusivi del p.m., che costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, mentre, nell'altro caso, si tratta del decreto che dispone il giudizio, cioè di un atto proprio del giudice, successivo non solo all'esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e altresì all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto; ed in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., in generale, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacché il decreto penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso esercizio della correlativa difesa. - S. n. 344/1991; O. nn. 38, 47, 277/1996, 432/1998.
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.