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All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' aggiunto il seguente comma: "Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo".

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;561~art1 · fonte del testo