Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge. ((Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 1966, n. 561

3

La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".

Testo vigente dal 10 agosto 1966

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art16 · fonte su Normattiva