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L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Nei riguardi del personale arruolato prima della entrata in vigore della presente legge si applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa".

Testo in vigore dal 7 settembre 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;694~art1 · fonte del testo