Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1964 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
tolto: a) se marescialli, senza limiti di eta';
tolto: b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di eta'. L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
tolto: a) e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed e' valida per mesi sei;
tolto: b) sara' rilasciata, sempreche' concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sara' informato dello stato della pratica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-09-29;860~art1 · fonte del testo