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COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entita' delle scorte detenute dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali - esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacita', ((...)) e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantita' di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta e' fissato in misura pari al 25 per cento delle quantita' progressivamente immesse al consumo. E' confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricita' nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte, con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio, per i quali dispone il prefetto competente per territorio, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha potere di revoca nei confronti del predetto provvedimento. Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi e' punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto finora sei mesi ed e' inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entita' della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione. A decorrere dal 1 marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 20 marzo 1998

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-03-10;61~art2 · fonte su Normattiva