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All'onere annuo di lire sei milioni e duecentomila derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1967 al 18 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-06-20;487~art2 · fonte del testo