Art. 2
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All'onere annuo di lire sei milioni e duecentomila derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
1con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) l'abrogazione della legge 20 giugno 1967, n. 487, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal decreto medesimo, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
