Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, inserito con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, e' sostituito dal seguente: "La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni".

Testo vigente dal 9 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-05;211~artunico · fonte su Normattiva