La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso. ((La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.)). Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione dell'etichetta. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 171. ((Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti)).
Testo in vigore dal 18 aprile 1991 al 1 gennaio 2027
