I disoccupati delle industrie determinate in conformita' al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora postano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;533~art1 · fonte del testo