Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennita' giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennita'; medesima, ai ricorsi contro la negata, concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli. I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo. I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali entro un piu' ampio termine, previsto dal decreto di concessione.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art39 · fonte del testo