Per determinate localita' e limitatamente a particolari categorie professionali, puo' essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennita' giornaliera di disoccupazione. Nell'ambito delle localita' e delle categorie professionali per le quali 6 fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purche' si verifichino per essi le seguenti condizioni:

  • 1)risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;
  • 2)siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;
  • 3)siano nell'impossibilita' di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata, inidoneita' fisica, o perche' i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perche', pur avendone fitta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;
  • 4)non appartengano a famiglia, di cui almeno due membri siano occupati;
  • 5)non beneficino, di sussidi, di indennita', di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione puo' essere corrisposto anche a titolari di rendite da, infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purche', per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante. Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario e' di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra- il diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione. La concessione del sussidio straordinario per determinate localita' e categorie e' disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art36 · fonte del testo