I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.
Testo vigente dal 17 agosto 1967
