Art. 1 — Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, e' abrogato. Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente. Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:
tolto: a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;
tolto: b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;
tolto: c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio. Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio. Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso. I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-11-18;1794~art1 · fonte del testo