Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Art. 4 — Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
- 1)di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
- 2)di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
Testo vigente dal 14 giugno 1951
