I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

  • 1)di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
  • 2)di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

Testo vigente dal 14 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art4 · fonte del testo