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La lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, e' sostituita dalla seguente: " a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonche' del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano gia' adempiuto ai propri obblighi di leva purche': non abbiano superato il ventottesimo anno di eta', e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serieta' di carattere; siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di eta'; abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo; siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalita' di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto; siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;".
Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 9 ottobre 2010
