Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 debbono: aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego; non aver superato il 35° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso; emergere per contegno e capacita' professionale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art7 · fonte del testo