L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione. 2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".

Testo vigente dal 5 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-29;238~art1 · fonte su Normattiva