Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Testo vigente dal 29 luglio 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle pe…

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;256~art3 · fonte su Normattiva