Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu' comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province.";
- b)all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale";
- c)all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno";
- d)all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";
- e)all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune". I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 29 luglio 1993
