Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu' comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province.";
  • b)all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale";
  • c)all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno";
  • d)all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";
  • e)all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune". I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 29 luglio 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - è stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilità di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformità al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;256~art1 · fonte su Normattiva