L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato".
Testo vigente dal 1 agosto 1975
