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Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile. I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 ottobre 1967, n. 969, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1246 ha disposto (con l'art. 2) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1967 al 15 luglio 1998
