All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 4-bis";
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.";
- c)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4".
Testo vigente dal 10 marzo 2001
