All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 4-bis";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.";
  • c)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4".

Testo vigente dal 10 marzo 2001

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2003

    Questione infondata
    28 febbraio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Infatti quanto alla censura concernente una irragionevole disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e gli imputati comuni, la norma censurata si riferisce a tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni 'erga alios', a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di giustizia; quanto alla lesione del diritto di difesa, la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia. - Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 214/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 371 c.p.p. · Art. 106 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 214/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati. - Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977. - Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 c.p.p. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;45~art16 · fonte su Normattiva