Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis".

Testo vigente dal 10 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;45~art15 · fonte su Normattiva