Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati
Art. 8 — Limiti di applicazione della legge
La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie ne', salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
