Art. 6 — Esportazione di essenze
Qualsiasi quantitativo di "essenza" o di "essenza concentrata", con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza. L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprieta' chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci. Le essenze "distillate" e "commerciali" possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
