Art. 7 — Certificati di analisi
I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono: il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette; la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria; il laboratorio chimico della camera di commercio di Messina. Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione e' autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria. Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
