Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: "Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. In ogni caso e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    Va ribadito che il contravvenire agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - rivolgendosi il provvedimento a soggetti nei cui confronti si sono già verificate le condizioni di pericolosità sociale - rappresenta una situazione di urgenza che - ricorrendo tutti gli estremi richiesti dell'art. 13 Cost. - rende ragionevole l'intervento restrittivo della libertà personale (arresto) anche fuori dai casi di flagranza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 come modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497). - S. nn. 64/1970 e 126/1983.

    Art. 13 cost. · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 244/1983

    Questione infondata
    25 luglio 1983

    L'art. 9, secondo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 in quanto punisce le contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ha tacitamente abrogato l'art. 12, primo comma, stessa legge n. 1423 ed è quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle incongruenze derivanti dalla coesistenza delle due norme.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Sentenza n. 126/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    Il diverso trattamento riservato dal legislatore da un lato al sorvegliato speciale - la cui trasgressione alle prescrizioni impostegli costituisce reato ed e` punita dall'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 della L. 497 del 1974, con la pena dell'arresto - e dall'altro al libero vigilato - alla cui trasgressione alle prescrizioni "puo`" conseguire, ai sensi dell'art. 231 c.p., l'applicazione di una misura di sicurezza - trova ampia giustificazione nella diversita` delle situazioni cui le due diverse disposizioni di legge si riferiscono. Infatti la sorveglianza speciale e` una misura di prevenzione e, come tale, presuppone la pericolosita` sociale, accertata "ante delictum", del soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari; la liberta` vigilata e` una misura di sicurezza e,quindi puo` essere applicata solo sul presupposto della pericolosita` criminale del soggetto, di regola accertata o presunta "post delictum". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art8 · fonte su Normattiva